Art. 7.
(Disposizioni varie).

      1. Agli effetti giuridici della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici edifici.
      2. La natura del contratto di concessione è aleatoria. Ad esso non si applica l'articolo 1467 del codice civile.
      3. Ai fini della determinazione dei proventi lordi da ripartire sono da considerare tali le scommesse acquisite dal banco, ovvero le puntate che, all'uscita della combinazione vincente, risultano perdenti dopo il pagamento delle vincite.
      4. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
      5. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate tributarie da iscrivere nel bilancio del medesimo ente.